Art. 27

Art. 27

In vigore dal 19 nov 2004
In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate». I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine). SEZIONE 4 Licenza d'importazione Comunitaria — modulo comune
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