Art. 24

Art. 24

In vigore dal 19 nov 2004
1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dall'Ucraina per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno dell'accordo superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, le autorità che rilasciano le licenze negli Stati membri vengono informate immediatamente affinché possano sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione. 2.   Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni d'importazione per i prodotti originari dell'Ucraina non contemplati da licenze di esportazione rilasciate ai sensi delle disposizioni del presente capitolo. SEZIONE 3 Disposizioni comuni
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