Art. 21
In vigore dal 19 nov 2004
1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell', che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le competenti autorità degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle competenti autorità dello Stato membro di destinazione indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell', che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.
2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prolungare la durata di validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.
3. Le autorizzazioni d'importazione devono essere redatte utilizzando il formulario che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere l'autorizzazione d'importazione deve contenere:
a)
il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
b)
il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;
c)
la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) NC;
d)
il paese d'origine delle merci;
e)
il paese di spedizione;
f)
il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;
g)
il peso netto per ogni voce della NC;
h)
il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce della NC;
i)
se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;
j)
se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;
k)
la data e il numero della licenza di esportazione;
l)
qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;
m)
la data e la firma dell'importatore.
5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un'autorizzazione d'importazione.
Storico versioni
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