Art. 18

Art. 18

In vigore dal 19 nov 2004
1.   Le competenti autorità ucraine rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato IV fino a concorrenza dei suddetti limiti. 2.   L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione di cui all'.
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