Art. 11
In vigore dal 19 nov 2004
La Commissione informa le competenti autorità ucraine di tutte le decisioni adottate secondo le procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento, entro un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende:
a)
una descrizione dei prodotti in questione;
b)
il gruppo di prodotti corrispondente e il codice della nomenclatura combinata (codice NC);
c)
i motivi che giustificano la decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2222:oj#art-11