Art. 2
In vigore dal 19 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica sino al 20 maggio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 993/2004 (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28).
(3) GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 993/2004.
(4) GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.
(5) GU L 183 del 20.5.2004, pag. 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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