Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 nov 2004
1.   Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina e della Federazione russa. Paese Società Codice addizionale Taric Ucraina Prodotto ed esportato da OJSC «Azot», Čerkassy, Ucraina, al suo primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore A521 Federazione russa Prodotto da OJSC MCC Eurochem, Mosca, Russia, nei suoi impianti della JSC Nak Azot, Novomoskovsk, Russia, e venduto da Cumberland Sound Ltd, Tortola, Isole Vergini britanniche, o EuroChem Trading GmbH, Zug, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore A522 Federazione russa Prodotto ed esportato dalla società per azioni «Acron», Velikij Novgorod, Russia, o dalla società per azioni «Dorogobuzh» Verchnedneprovsk, Smolenskaja oblast’, Russia, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore A532 2.   Le autorità doganali sono pertanto invitate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, a continuare ad adottare le misure adeguate per registrare fino al 20 febbraio 2005 le importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario della Federazione russa e dell’Ucraina, di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, prodotto e venduto o prodotto ed esportato dalle società elencate al paragrafo 1.
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