Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 nov 2004
1.   Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di lamiere laminate a freddo, a grani orientati, e di nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Federazione russa. Paese Società Codice addizionale Taric Federazione russa Prodotto da Novolipetsk Iron & Steel Corporation, Lipetsk, Russia, e venduto da Stinol AG, Lugano, Svizzera, al suo primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore A524 Federazione russa Prodotto da OOO Viz Stal, Ekaterinburg, Russia, e venduto da Duferco SA, Lugano, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore A525 2.   Le autorità doganali sono pertanto invitate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, a continuare ad adottare le misure adeguate per registrare fino al 20 febbraio 2005 le importazioni nella Comunità di lamiere laminate a freddo, a grani orientati, e di nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Federazione russa, di cui ai codici NC 7225 11 00 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) e ex 7226 11 00 (lamiere di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm), prodotti e venduti dalle società elencate al paragrafo 1.
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