Art. 1
In vigore dal 19 nov 2004
Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue.
1)
L’articolo 3 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le indicazioni obbligatorie relative all’importatore, al numero della partita, nonché agli ingredienti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis, della direttiva 2000/13/CE, possono tuttavia figurare al di fuori del campo visivo in cui si trovano le altre indicazioni obbligatorie.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Se uno o più degli ingredienti elencati nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE sono presenti in uno dei prodotti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, detti ingredienti debbono figurare sull’etichettatura, preceduti dalla parola “contiene”. Nel caso dei solfiti è possibile utilizzare i termini seguenti: “solfiti”, “anidride solforosa” oppure “biossido di zolfo”.».
2)
All’articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, si applicano con le dovute distinzioni alle menzioni obbligatorie di cui all’articolo 12.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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