Art. 9
Quantità delle merci
In vigore dal 18 nov 2004
1. La massa netta è indicata in chilogrammi. Per i fornitori di informazioni l’indicazione della massa netta per le sottovoci della nomenclatura combinata, (nel seguito «NC»), stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 (5), di cui all’allegato II del presente regolamento, è tuttavia facoltativa.
2. Le unità supplementari sono menzionate conformemente alle informazioni che figurano nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, in corrispondenza delle sottovoci interessate, il cui elenco è pubblicato nella prima parte «Disposizioni preliminari» di tale regolamento.
Storico versioni
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