Art. 8 · Valore delle merci

Art. 8

Valore delle merci

In vigore dal 18 nov 2004
1.   Il valore delle merci è la base imponibile che costituisce il valore da determinare a fini fiscali in conformità della direttiva 77/388/CEE. Per i prodotti soggetti alle imposte di consumo l’importo di tali imposte è escluso dal valore delle merci. Qualora la base imponibile non andasse dichiarata a fini fiscali, occorre indicare un valore positivo corrispondente all’importo fatturato, IVA esclusa, o, se questo non è disponibile, all’importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita o di acquisto. Se la merce è sottoposta a lavorazione, il valore da rilevare, in vista e a seguito di tale operazione, corrisponde all’importo totale che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto. 2.   A norma dell’allegato del regolamento (CE) n. 638/2004 gli Stati membri possono inoltre rilevare il valore statistico delle merci basandosi sui fornitori di informazioni i cui scambi raggiungono un importo massimo equivalente al 70 % del totale degli scambi dello Stato membro interessato, espresso in valore. 3.   Il valore delle merci definite ai paragrafi 1 e 2 è espresso in valuta nazionale. Il tasso di scambio da applicare è: a) il tasso di scambio usato per calcolare la base imponibile a fini fiscali, se stabilita; oppure b) il tasso di cambio ufficiale al momento della stesura della dichiarazione o quello applicabile per il calcolo del valore in dogana, in assenza di disposizioni particolari adottate dagli Stati membri.
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