Art. 28
In vigore dal 18 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2004.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2207/2003 (GU L 330 del 18.12.2003, pag. 15).
(3) GU L 364 del 12.12.1992, pag. 32.
(4) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(5) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).
ALLEGATO I
Elenco delle merci escluse dalla statistica sugli scambi di beni tra Stati membri da trasmettere alla Commissione (Eurostat)
a)
Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori.
b)
Oro detto monetario.
c)
Soccorso d’urgenza in regioni sinistrate.
d)
Merci che beneficiano dell’immunità diplomatica, consolare o simile.
e)
Merci destinate a un uso temporaneo, purché che siano rispettate le seguenti condizioni:
1)
non è prevista né effettuata alcuna lavorazione,
2)
la durata prevista dell’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi,
3)
la spedizione o l’arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell’IVA.
f)
Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario.
g)
Purché non siano oggetto di una transazione commerciale:
1)
materiale pubblicitario,
2)
campioni commerciali.
h)
Beni destinati a essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L’obiettivo dell’operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.
i)
Merci spedite alle forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano.
j)
Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all’arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.
k)
Vendite di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all’IVA a cittadini privati di altri Stati membri.
ALLEGATO II
Elenco delle sottovoci della NC di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/638
0105 11 11
0105 11 19
0105 11 91
0105 11 99
0105 12 00
0105 19 20
0105 19 90
*********
0407 00 11
*********
2202 10 00
2202 90 10
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
*********
2203 00 01
2203 00 09
2203 00 10
*********
2204 10 11
2204 10 19
2204 10 91
2204 10 99
2204 21 10
2204 21 11
2204 21 12
2204 21 13
2204 21 17
2204 21 18
2204 21 19
2204 21 22
2204 21 23
2204 21 24
2204 21 26
2204 21 27
2204 21 28
2204 21 32
2204 21 34
2204 21 36
2204 21 37
2204 21 38
2204 21 42
2204 21 43
2204 21 44
2204 21 46
2204 21 47
2204 21 48
2204 21 62
2204 21 66
2204 21 67
2204 21 68
2204 21 69
2204 21 71
2204 21 74
2204 21 76
2204 21 77
2204 21 78
2204 21 79
2204 21 80
2204 21 81
2204 21 82
2204 21 83
2204 21 84
2204 21 85
2204 21 87
2204 21 88
2204 21 89
2204 21 91
2204 21 92
2204 21 94
2204 21 95
2204 21 96
2204 21 98
2204 21 99
2204 29 10
2204 29 11
2204 29 12
2204 29 13
2204 29 17
2204 29 18
2204 29 42
2204 29 43
2204 29 44
2204 29 46
2204 29 47
2204 29 48
2204 29 58
2204 29 62
2204 29 64
2204 29 65
2204 29 71
2204 29 72
2204 29 75
2204 29 77
2204 29 78
2204 29 82
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 87
2204 29 88
2204 29 89
2204 29 91
2204 29 92
2204 29 94
2204 29 95
2204 29 96
2204 29 98
2204 29 99
*********
2205 10 10
2205 10 90
2205 90 10
2205 90 90
*********
2206 00 10
2206 00 31
2206 00 39
2206 00 51
2206 00 59
2206 00 81
*********
2207 10 00
2207 20 00
*********
2209 00 99
*********
2716 00 00
*********
3702 51 00
3702 53 00
3702 54 10
3702 54 90
*********
5701 10 10
5701 10 90
5701 90 10
5701 90 90
*********
5702 20 00
5702 31 10
5702 31 80
5702 32 10
5702 32 90
5702 39 00
5702 41 00
5702 42 00
5702 49 00
5702 51 00
5702 52 10
5702 52 90
5702 59 00
5702 91 00
5702 92 10
5702 92 90
5702 99 00
*********
5703 10 00
5703 20 11
5703 20 19
5703 20 91
5703 20 99
5703 30 11
5703 30 19
5703 30 81
5703 30 89
5703 90 10
5703 90 90
*********
5704 10 00
5704 90 00
*********
5705 00 10
5705 00 30
5705 00 90
*********
6101 10 10
6101 10 90
6101 20 10
6101 20 90
6101 30 10
6101 30 90
6101 90 10
6101 90 90
*********
6102 10 10
6102 10 90
6102 20 10
6102 20 90
6102 30 10
6102 30 90
6102 90 10
6102 90 90
*********
6103 11 00
6103 12 00
6103 19 00
6103 21 00
6103 22 00
6103 23 00
6103 29 00
6103 31 00
6103 32 00
6103 33 00
6103 39 00
6103 41 00
6103 42 00
6103 43 00
6103 49 00
*********
6104 11 00
6104 12 00
6104 13 00
6104 19 00
6104 21 00
6104 22 00
6104 23 00
6104 29 00
6104 31 00
6104 32 00
6104 33 00
6104 39 00
6104 41 00
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6104 49 00
6104 51 00
6104 52 00
6104 53 00
6104 59 00
6104 61 00
6104 62 00
6104 63 00
6104 69 00
*********
6105 10 00
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10
6105 90 90
*********
6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6106 90 30
6106 90 50
6106 90 90
*********
6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00
6107 21 00
6107 22 00
6107 29 00
6107 91 00
6107 92 00
6107 99 00
*********
6108 11 00
6108 19 00
6108 21 00
6108 22 00
6108 29 00
6108 31 00
6108 32 00
6108 39 00
6108 91 00
6108 92 00
6108 99 00
*********
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6109 90 90
*********
6110 11 10
6110 11 30
6110 11 90
6110 12 10
6110 12 90
6110 19 10
6110 19 90
6110 20 10
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 10
6110 30 91
6110 30 99
6110 90 10
6110 90 90
*********
6112 11 00
6112 12 00
6112 19 00
6112 31 10
6112 31 90
6112 39 10
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
*********
6115 11 00
6115 12 00
6115 19 00
*********
6210 20 00
6210 30 00
*********
6211 11 00
6211 12 00
6211 20 00
6211 32 31
6211 32 41
6211 32 42
6211 33 31
6211 33 41
6211 33 42
6211 42 31
6211 42 41
6211 42 42
6211 43 31
6211 43 41
6211 43 42
*********
6212 10 10
6212 10 90
6212 20 00
6212 30 00
*********
6401 10 10
6401 10 90
6401 91 00
6401 92 10
6401 92 90
6401 99 00
*********
6402 12 10
6402 12 90
6402 19 00
6402 20 00
6402 30 00
6402 91 00
6402 99 10
6402 99 31
6402 99 39
6402 99 50
6402 99 91
6402 99 93
6402 99 96
6402 99 98
*********
6403 12 00
6403 19 00
6403 20 00
6403 30 00
6403 40 00
6403 51 11
6403 51 15
6403 51 19
6403 51 91
6403 51 95
6403 51 99
6403 59 11
6403 59 31
6403 59 35
6403 59 39
6403 59 50
6403 59 91
6403 59 95
6403 59 99
6403 91 11
6403 91 13
6403 91 16
6403 91 18
6403 91 91
6403 91 93
6403 91 96
6403 91 98
6403 99 11
6403 99 31
6403 99 33
6403 99 36
6403 99 38
6403 99 50
6403 99 91
6403 99 93
6403 99 96
6403 99 98
*********
6404 11 00
6404 19 10
6404 19 90
6404 20 10
6404 20 90
*********
6405 10 00
6405 20 10
6405 20 91
6405 20 99
6405 90 10
6405 90 90
*********
7101 10 00
7101 21 00
7101 22 00
*********
7103 91 00
7103 99 00
*********
7104 10 00
7104 20 00
7104 90 00
*********
7105 10 00
7105 90 00
*********
7106 10 00
7106 91 10
7106 91 90
7106 92 20
7106 92 80
*********
7108 11 00
7108 12 00
7108 13 10
7108 13 80
7108 20 00
*********
7110 11 00
7110 19 10
7110 19 80
7110 21 00
7110 29 00
7110 31 00
7110 39 00
7110 41 00
7110 49 00
*********
7116 10 00
7116 20 11
7116 20 19
7116 20 90
*********
8504 10 10
8504 10 91
8504 10 99
8504 21 00
8504 22 10
8504 22 90
8504 23 00
8504 31 10
8504 31 31
8504 31 39
8504 31 90
8504 32 10
8504 32 30
8504 32 90
8504 33 10
8504 33 90
8504 34 00
8504 40 10
8504 40 20
8504 40 50
8504 40 93
8504 50 10
*********
8518 21 90
8518 22 90
8518 29 20
8518 29 80
*********
8539 10 10
8539 10 90
8539 21 30
8539 21 92
8539 21 98
8539 22 10
8539 29 30
8539 29 92
8539 29 98
8539 31 10
8539 31 90
8539 32 10
8539 32 50
8539 32 90
8539 39 00
8539 41 00
8539 49 10
8539 49 30
*********
8540 11 11
8540 11 13
8540 11 15
8540 11 19
8540 11 91
8540 11 99
8540 12 00
8540 20 10
8540 20 80
8540 40 00
8540 50 00
8540 71 00
8540 72 00
8540 79 00
8540 81 00
8540 89 00
*********
8542 21 01
8542 21 05
8542 21 11
8542 21 13
8542 21 15
8542 21 17
8542 21 20
8542 21 25
8542 21 31
8542 21 33
8542 21 35
8542 21 37
8542 21 39
8542 21 45
8542 21 50
8542 21 69
8542 21 71
8542 21 73
8542 21 81
8542 21 83
8542 21 85
8542 21 99
8542 29 10
8542 29 20
8542 29 90
*********
8903 91 10
8903 91 92
8903 91 99
8903 92 10
8903 92 91
8903 92 99
8903 99 10
8903 99 91
8903 99 99
*********
9001 30 00
9001 40 20
9001 40 41
9001 40 49
9001 40 80
9001 50 20
9001 50 41
9001 50 49
9001 50 80
*********
9003 11 00
9003 19 10
9003 19 30
9003 19 90
*********
9006 53 10
9006 53 90
*********
9202 10 10
9202 10 90
9202 90 30
9202 90 80
*********
9204 10 00
9204 20 00
*********
9205 10 00
*********
9207 90 10
*********
ALLEGATO III
Codici relativi alla natura della transazione
A
B
1)
Transazioni che comportano un trasferimento di proprietà effettivo o previsto dietro corrispettivo (finanziario o altro) (ad eccezione delle transazioni relative ai codici 2, 7, 8) (1)
(2)
(3)
1)
Acquisto o vendita definitivi (2)
2)
Spedizione in visione o in prova ai fini di vendita, consegna in conto deposito o cessione tramite commissionario
3)
Baratto (corrispettivo in natura)
4)
Acquisti da parte di privati
5)
Locazione finanziaria (vendita rateale) (3)
2)
Restituzione di merci dopo la registrazione della transazione originaria al codice 1 (4); sostituzione di merci a titolo gratuito (4)
1)
Restituzione di merci
2)
Sostituzione di merci restituite
3)
Sostituzione (ad esempio, in garanzia) di merci non restituite
3)
Transazioni (non temporanee) che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo (finanziario o altro)
1)
Merci fornite nel quadro di programmi di aiuto totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea
2)
Altri aiuti pubblici di carattere generale
3)
Altri aiuti (privati, organizzazioni non governative)
4)
Altro
4)
Operazioni finalizzate a lavorazione per conto di terzi (5) (ad eccezione delle operazioni relative al codice 7)
5)
Operazioni successive a una lavorazione per conto di terzi (5) (ad eccezione delle operazioni relative al codice 7)
6)
Particolari transazioni codificate a fini nazionali (6)
7)
Operazioni nel quadro di progetti di difesa comune o di altri programmi di produzione intergovernativi comuni
8)
Fornitura di materiale e attrezzature per lavori di costruzione o di ingegneria civile nel quadro di un contratto generale (7)
9)
Altre transazioni
(1) Questa voce riguarda la maggior parte delle spedizioni e degli arrivi, ossia le transazioni attraverso cui:
—
avviene un trasferimento di proprietà tra un residente e un non residente, e
—
viene o verrà prestato un corrispettivo finanziario o in natura.
Rientrano in questa voce anche i movimenti tra imprese affiliate e i movimenti da/verso centri di distribuzione, anche se non vi è un corrispettivo immediato.
(2) Comprese le sostituzioni a titolo oneroso di pezzi di ricambio o di altre merci.
(3) Locazione finanziaria: i canoni sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i vantaggi connessi al possesso dei beni sono trasferiti al locatario, che, allo scadere del contratto, diventa l’effettivo proprietario dei beni.
(4) Le restituzioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate alle voci da 3 a 9 della colonna A devono figurare nelle voci corrispondenti.
(5) La lavorazione comprende operazioni (trasformazione, costruzione, assemblaggio, migliorie, rinnovo…) intese alla produzione di un articolo nuovo o realmente migliorato. Questo non comporta necessariamente una modifica della classificazione del prodotto. Le operazioni di lavorazione realizzate da terzi per conto proprio non rientrano in questa voce e devono essere registrate alla voce 1 della colonna A.
Le merci destinate a una lavorazione o in seguito ad essa devono essere registrate come arrivi e spedizioni.
Una riparazione non va tuttavia registrata in questa voce. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L’obiettivo dell’operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.
Le merci destinate alla riparazione e in seguito ad essa sono escluse dalla statistica relativa allo scambio di beni tra Stati membri da trasmettere alla Commissione (Eurostat) [cfr. l’allegato I, lettera h)].
(6) Tra le transazioni registrate in questa voce rientrano ad esempio: transazioni senza trasferimento di proprietà, quali riparazioni, locazioni, mutui, leasing operativi e altri usi temporanei di durata inferiore a due anni ad eccezione dei lavori per conto di terzi (consegna o restituzione). Le transazioni registrate con questo codice non vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat).
(7) Le transazioni da registrare alla voce 8 della colonna A non devono avere una fatturazione separata delle singole merci, ma solo una fatturazione per l’intera operazione. In caso contrario gli atti devono essere registrati sotto la rubrica 1.
ALLEGATO IV
Codici relativi alle condizioni di consegna
Significato
Luogo da precisare, se richiesto
Codici Incoterm
Incoterm CCI/CEE Ginevra
EXW
franco fabbrica
ubicazione della fabbrica
FCA
franco vettore
punto designato
FAS
franco sotto bordo
porto d’imbarco convenuto
FOB
franco a bordo
porto d’imbarco convenuto
CFR
costo e nolo (C & N)
porto di destinazione convenuto
CIF
costo, assicurazione e nolo (CIF)
porto di destinazione convenuto
CPT
porto pagato fino a
porto di destinazione convenuto
CIP
porto e assicurazione pagati fino a
porto di destinazione convenuto
DAF
reso frontiera
luogo di consegna convenuto alla frontiera
DES
reso franco bordo nave a destino
porto di destinazione convenuto
DEQ
reso franco banchina
sdoganato. Porto convenuto
DDU
reso non sdoganato
luogo di destinazione convenuto nel paese di arrivo
DDP
reso sdoganato
luogo di consegna convenuto nel paese di arrivo
XXX
altre condizioni di consegna
indicare chiaramente le condizioni figuranti nel contratto
Altre informazioni (se richieste)
1)
luogo situato nel territorio dello Stato membro in questione;
2)
luogo situato in un altro Stato membro;
3)
altri (luogo all’esterno della Comunità).
ALLEGATO V
Codici relativi alle modalità di trasporto
Codice
Denominazione
1
Trasporti marittimi
2
Trasporto per ferrovia
3
Trasporto su strada
4
Trasporto aereo
5
Spedizioni postali
7
Installazioni di trasporto fisse
8
Trasporto per via navigabile interna
9
Propulsione propria
ALLEGATO VI
Indicatori di qualità
Le informazioni fornite dagli Stati membri in merito alla qualità dei dati si basano su una serie di indicatori di qualità e sui metadati descrittivi necessari.
1)
Pertinenza dei concetti statistici significa che i dati corrispondono alle esigenze degli utenti.
2)
La precisione è una delle esigenze primarie degli utenti e può essere valutata mediante i seguenti indicatori:
a)
Soglie
i)
Gli Stati membri indicano i livelli delle soglie attualmente previste.
ii)
Al fine di controllare i livelli ai quali sono state fissate le soglie, gli Stati membri indicano:
—
il tasso di copertura (%), espresso in valore, degli scambi di beni che superano la soglia di esenzione.
iii)
Per controllare l’impatto delle soglie, gli Stati membri indicano:
—
il metodo di adeguamento utilizzato per la stima degli scambi di beni inferiori alle soglie,
—
la quota (%) di scambi stimati inferiori alle soglie.
b)
Mancata risposta
Al fine di valutare il livello delle mancate risposte, gli Stati membri indicano:
—
il metodo di adeguamento utilizzato per la stima degli scambi mancanti,
—
la quota (%) di valori stimati per gli scambi mancanti.
c)
Valore statistico
Per valutare l’impatto del calcolo del valore statistico, gli Stati membri indicano:
—
la metodologia utilizzata per il calcolo del valore statistico,
—
l’impatto quantitativo del calcolo del valore statistico.
d)
Revisioni
Al fine di valutare l’impatto delle procedure di revisione, gli Stati membri presentano:
—
una descrizione della strategia di revisione,
—
la variazione (%) del valore complessivo degli scambi considerando i primi e gli ultimi risultati disponibili.
e)
Riservatezza
Al fine di valutare l’impatto degli scambi riservati, gli Stati membri presentano:
—
una descrizione delle norme sulla riservatezza,
—
la quota (%) di scambi riservati espressi in valore,
—
il numero di codici dei prodotti della NC caratterizzati da riservatezza.
f)
Altri elementi della precisione
Altri indicatori risultano utili nella valutazione della qualità dei dati, pertanto gli Stati membri includono i seguenti elementi nella relazione sulla qualità:
—
descrizione dei metodi di controllo,
—
numero medio mensile di righe delle dichiarazioni,
—
numero di fornitori delle informazioni statistiche,
—
% delle dichiarazioni elettroniche,
—
% dei valori dichiarati elettronicamente.
3)
La puntualità sarà valutata da Eurostat calcolando il periodo medio trascorso tra la fine del mese di riferimento e la trasmissione dei dati a Eurostat, nel modo seguente:
—
il ritardo (+ X giorni) o l’anticipo (– Y giorni) medio annuo nella trasmissione dei risultati aggregati, in giorni di calendario, con riferimento al termine legale,
—
il ritardo (+ X giorni) o l’anticipo (– Y giorni) medio annuo nella trasmissione dei risultati dettagliati, in giorni di calendario, con riferimento al termine legale.
4)
L’accessibilità agli utenti dà valore ai dati statistici ed è accresciuta se i dati sono facilmente disponibili nei formati richiesti dagli utenti. La chiarezza dei dati disponibili dipende dall’assistenza fornita nell’utilizzo e nell’interpretazione della statistica, nonché dai commenti e dalle analisi dei risultati.
Gli Stati membri includono pertanto nella relazione sulla qualità i mezzi di comunicazione utilizzati per diffondere le statistiche del commercio estero e i riferimenti ad ulteriori informazioni che possono aiutare gli utenti delle statistiche (per esempio informazioni metodologiche, pubblicazioni precedenti o simili, ecc.).
5)
La comparabilità è intesa a misurare l’impatto delle differenze nei concetti e nelle definizioni statistiche utilizzati quando si effettuano raffronti di statistiche per zone geografiche, ambiti non geografici o periodi di riferimento.
L’utilizzo di concetti e definizioni diverse da parte degli Stati membri può compromettere la comparabilità delle statistiche sul commercio estero (comparabilità spaziale).
Per valutare l’impatto, gli Stati membri indicano le statistiche a specchio realizzate e l’esame delle asimmetrie effettuato se l’effetto a specchio appare significativo.
La comparabilità temporale è un altro aspetto importante della qualità. Gli Stati membri segnalano qualsiasi modifica relativa a definizioni, copertura o metodi che possa avere un impatto sulla continuità.
6)
La coerenza si definisce come la possibilità di un buon utilizzo combinato di una serie di statistiche. Oltre alle statistiche sul commercio estero, è possibile trovare informazioni sugli scambi esteri nei conti nazionali, nelle statistiche sulle imprese e nella bilancia dei pagamenti.
In questo contesto gli Stati membri indicano qualsiasi informazione relativa alla coerenza della statistica sul commercio estero con statistiche derivanti da altre fonti.
7)
La completezza si riferisce al fatto che i temi per i quali sono disponibili le statistiche corrispondono alle esigenze e alle priorità indicate dagli utenti del Sistema statistico europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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