Art. 28

Art. 28

In vigore dal 18 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2004. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione (1)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1. (2)  GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2207/2003 (GU L 330 del 18.12.2003, pag. 15). (3)  GU L 364 del 12.12.1992, pag. 32. (4)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35). (5)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7). ALLEGATO I Elenco delle merci escluse dalla statistica sugli scambi di beni tra Stati membri da trasmettere alla Commissione (Eurostat) a) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori. b) Oro detto monetario. c) Soccorso d’urgenza in regioni sinistrate. d) Merci che beneficiano dell’immunità diplomatica, consolare o simile. e) Merci destinate a un uso temporaneo, purché che siano rispettate le seguenti condizioni: 1) non è prevista né effettuata alcuna lavorazione, 2) la durata prevista dell’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi, 3) la spedizione o l’arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell’IVA. f) Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario. g) Purché non siano oggetto di una transazione commerciale: 1) materiale pubblicitario, 2) campioni commerciali. h) Beni destinati a essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L’obiettivo dell’operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni. i) Merci spedite alle forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano. j) Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all’arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio. k) Vendite di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all’IVA a cittadini privati di altri Stati membri. ALLEGATO II Elenco delle sottovoci della NC di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/638 0105 11 11 0105 11 19 0105 11 91 0105 11 99 0105 12 00 0105 19 20 0105 19 90 ********* 0407 00 11 ********* 2202 10 00 2202 90 10 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 ********* 2203 00 01 2203 00 09 2203 00 10 ********* 2204 10 11 2204 10 19 2204 10 91 2204 10 99 2204 21 10 2204 21 11 2204 21 12 2204 21 13 2204 21 17 2204 21 18 2204 21 19 2204 21 22 2204 21 23 2204 21 24 2204 21 26 2204 21 27 2204 21 28 2204 21 32 2204 21 34 2204 21 36 2204 21 37 2204 21 38 2204 21 42 2204 21 43 2204 21 44 2204 21 46 2204 21 47 2204 21 48 2204 21 62 2204 21 66 2204 21 67 2204 21 68 2204 21 69 2204 21 71 2204 21 74 2204 21 76 2204 21 77 2204 21 78 2204 21 79 2204 21 80 2204 21 81 2204 21 82 2204 21 83 2204 21 84 2204 21 85 2204 21 87 2204 21 88 2204 21 89 2204 21 91 2204 21 92 2204 21 94 2204 21 95 2204 21 96 2204 21 98 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 11 2204 29 12 2204 29 13 2204 29 17 2204 29 18 2204 29 42 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8903 92 10 8903 92 91 8903 92 99 8903 99 10 8903 99 91 8903 99 99 ********* 9001 30 00 9001 40 20 9001 40 41 9001 40 49 9001 40 80 9001 50 20 9001 50 41 9001 50 49 9001 50 80 ********* 9003 11 00 9003 19 10 9003 19 30 9003 19 90 ********* 9006 53 10 9006 53 90 ********* 9202 10 10 9202 10 90 9202 90 30 9202 90 80 ********* 9204 10 00 9204 20 00 ********* 9205 10 00 ********* 9207 90 10 ********* ALLEGATO III Codici relativi alla natura della transazione A B 1) Transazioni che comportano un trasferimento di proprietà effettivo o previsto dietro corrispettivo (finanziario o altro) (ad eccezione delle transazioni relative ai codici 2, 7, 8) (1)  (2)  (3) 1) Acquisto o vendita definitivi (2) 2) Spedizione in visione o in prova ai fini di vendita, consegna in conto deposito o cessione tramite commissionario 3) Baratto (corrispettivo in natura) 4) Acquisti da parte di privati 5) Locazione finanziaria (vendita rateale) (3) 2) Restituzione di merci dopo la registrazione della transazione originaria al codice 1 (4); sostituzione di merci a titolo gratuito (4) 1) Restituzione di merci 2) Sostituzione di merci restituite 3) Sostituzione (ad esempio, in garanzia) di merci non restituite 3) Transazioni (non temporanee) che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo (finanziario o altro) 1) Merci fornite nel quadro di programmi di aiuto totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea 2) Altri aiuti pubblici di carattere generale 3) Altri aiuti (privati, organizzazioni non governative) 4) Altro 4) Operazioni finalizzate a lavorazione per conto di terzi (5) (ad eccezione delle operazioni relative al codice 7) 5) Operazioni successive a una lavorazione per conto di terzi (5) (ad eccezione delle operazioni relative al codice 7) 6) Particolari transazioni codificate a fini nazionali (6) 7) Operazioni nel quadro di progetti di difesa comune o di altri programmi di produzione intergovernativi comuni 8) Fornitura di materiale e attrezzature per lavori di costruzione o di ingegneria civile nel quadro di un contratto generale (7) 9) Altre transazioni (1)  Questa voce riguarda la maggior parte delle spedizioni e degli arrivi, ossia le transazioni attraverso cui: — avviene un trasferimento di proprietà tra un residente e un non residente, e — viene o verrà prestato un corrispettivo finanziario o in natura. Rientrano in questa voce anche i movimenti tra imprese affiliate e i movimenti da/verso centri di distribuzione, anche se non vi è un corrispettivo immediato. (2)  Comprese le sostituzioni a titolo oneroso di pezzi di ricambio o di altre merci. (3)  Locazione finanziaria: i canoni sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i vantaggi connessi al possesso dei beni sono trasferiti al locatario, che, allo scadere del contratto, diventa l’effettivo proprietario dei beni. (4)  Le restituzioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate alle voci da 3 a 9 della colonna A devono figurare nelle voci corrispondenti. (5)  La lavorazione comprende operazioni (trasformazione, costruzione, assemblaggio, migliorie, rinnovo…) intese alla produzione di un articolo nuovo o realmente migliorato. Questo non comporta necessariamente una modifica della classificazione del prodotto. Le operazioni di lavorazione realizzate da terzi per conto proprio non rientrano in questa voce e devono essere registrate alla voce 1 della colonna A. Le merci destinate a una lavorazione o in seguito ad essa devono essere registrate come arrivi e spedizioni. Una riparazione non va tuttavia registrata in questa voce. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L’obiettivo dell’operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni. Le merci destinate alla riparazione e in seguito ad essa sono escluse dalla statistica relativa allo scambio di beni tra Stati membri da trasmettere alla Commissione (Eurostat) [cfr. l’allegato I, lettera h)]. (6)  Tra le transazioni registrate in questa voce rientrano ad esempio: transazioni senza trasferimento di proprietà, quali riparazioni, locazioni, mutui, leasing operativi e altri usi temporanei di durata inferiore a due anni ad eccezione dei lavori per conto di terzi (consegna o restituzione). Le transazioni registrate con questo codice non vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat). (7)  Le transazioni da registrare alla voce 8 della colonna A non devono avere una fatturazione separata delle singole merci, ma solo una fatturazione per l’intera operazione. In caso contrario gli atti devono essere registrati sotto la rubrica 1. ALLEGATO IV Codici relativi alle condizioni di consegna Significato Luogo da precisare, se richiesto Codici Incoterm Incoterm CCI/CEE Ginevra EXW franco fabbrica ubicazione della fabbrica FCA franco vettore punto designato FAS franco sotto bordo porto d’imbarco convenuto FOB franco a bordo porto d’imbarco convenuto CFR costo e nolo (C & N) porto di destinazione convenuto CIF costo, assicurazione e nolo (CIF) porto di destinazione convenuto CPT porto pagato fino a porto di destinazione convenuto CIP porto e assicurazione pagati fino a porto di destinazione convenuto DAF reso frontiera luogo di consegna convenuto alla frontiera DES reso franco bordo nave a destino porto di destinazione convenuto DEQ reso franco banchina sdoganato. Porto convenuto DDU reso non sdoganato luogo di destinazione convenuto nel paese di arrivo DDP reso sdoganato luogo di consegna convenuto nel paese di arrivo XXX altre condizioni di consegna indicare chiaramente le condizioni figuranti nel contratto Altre informazioni (se richieste) 1) luogo situato nel territorio dello Stato membro in questione; 2) luogo situato in un altro Stato membro; 3) altri (luogo all’esterno della Comunità). ALLEGATO V Codici relativi alle modalità di trasporto Codice Denominazione 1 Trasporti marittimi 2 Trasporto per ferrovia 3 Trasporto su strada 4 Trasporto aereo 5 Spedizioni postali 7 Installazioni di trasporto fisse 8 Trasporto per via navigabile interna 9 Propulsione propria ALLEGATO VI Indicatori di qualità Le informazioni fornite dagli Stati membri in merito alla qualità dei dati si basano su una serie di indicatori di qualità e sui metadati descrittivi necessari. 1) Pertinenza dei concetti statistici significa che i dati corrispondono alle esigenze degli utenti. 2) La precisione è una delle esigenze primarie degli utenti e può essere valutata mediante i seguenti indicatori: a) Soglie i) Gli Stati membri indicano i livelli delle soglie attualmente previste. ii) Al fine di controllare i livelli ai quali sono state fissate le soglie, gli Stati membri indicano: — il tasso di copertura (%), espresso in valore, degli scambi di beni che superano la soglia di esenzione. iii) Per controllare l’impatto delle soglie, gli Stati membri indicano: — il metodo di adeguamento utilizzato per la stima degli scambi di beni inferiori alle soglie, — la quota (%) di scambi stimati inferiori alle soglie. b) Mancata risposta Al fine di valutare il livello delle mancate risposte, gli Stati membri indicano: — il metodo di adeguamento utilizzato per la stima degli scambi mancanti, — la quota (%) di valori stimati per gli scambi mancanti. c) Valore statistico Per valutare l’impatto del calcolo del valore statistico, gli Stati membri indicano: — la metodologia utilizzata per il calcolo del valore statistico, — l’impatto quantitativo del calcolo del valore statistico. d) Revisioni Al fine di valutare l’impatto delle procedure di revisione, gli Stati membri presentano: — una descrizione della strategia di revisione, — la variazione (%) del valore complessivo degli scambi considerando i primi e gli ultimi risultati disponibili. e) Riservatezza Al fine di valutare l’impatto degli scambi riservati, gli Stati membri presentano: — una descrizione delle norme sulla riservatezza, — la quota (%) di scambi riservati espressi in valore, — il numero di codici dei prodotti della NC caratterizzati da riservatezza. f) Altri elementi della precisione Altri indicatori risultano utili nella valutazione della qualità dei dati, pertanto gli Stati membri includono i seguenti elementi nella relazione sulla qualità: — descrizione dei metodi di controllo, — numero medio mensile di righe delle dichiarazioni, — numero di fornitori delle informazioni statistiche, — % delle dichiarazioni elettroniche, — % dei valori dichiarati elettronicamente. 3) La puntualità sarà valutata da Eurostat calcolando il periodo medio trascorso tra la fine del mese di riferimento e la trasmissione dei dati a Eurostat, nel modo seguente: — il ritardo (+ X giorni) o l’anticipo (– Y giorni) medio annuo nella trasmissione dei risultati aggregati, in giorni di calendario, con riferimento al termine legale, — il ritardo (+ X giorni) o l’anticipo (– Y giorni) medio annuo nella trasmissione dei risultati dettagliati, in giorni di calendario, con riferimento al termine legale. 4) L’accessibilità agli utenti dà valore ai dati statistici ed è accresciuta se i dati sono facilmente disponibili nei formati richiesti dagli utenti. La chiarezza dei dati disponibili dipende dall’assistenza fornita nell’utilizzo e nell’interpretazione della statistica, nonché dai commenti e dalle analisi dei risultati. Gli Stati membri includono pertanto nella relazione sulla qualità i mezzi di comunicazione utilizzati per diffondere le statistiche del commercio estero e i riferimenti ad ulteriori informazioni che possono aiutare gli utenti delle statistiche (per esempio informazioni metodologiche, pubblicazioni precedenti o simili, ecc.). 5) La comparabilità è intesa a misurare l’impatto delle differenze nei concetti e nelle definizioni statistiche utilizzati quando si effettuano raffronti di statistiche per zone geografiche, ambiti non geografici o periodi di riferimento. L’utilizzo di concetti e definizioni diverse da parte degli Stati membri può compromettere la comparabilità delle statistiche sul commercio estero (comparabilità spaziale). Per valutare l’impatto, gli Stati membri indicano le statistiche a specchio realizzate e l’esame delle asimmetrie effettuato se l’effetto a specchio appare significativo. La comparabilità temporale è un altro aspetto importante della qualità. Gli Stati membri segnalano qualsiasi modifica relativa a definizioni, copertura o metodi che possa avere un impatto sulla continuità. 6) La coerenza si definisce come la possibilità di un buon utilizzo combinato di una serie di statistiche. Oltre alle statistiche sul commercio estero, è possibile trovare informazioni sugli scambi esteri nei conti nazionali, nelle statistiche sulle imprese e nella bilancia dei pagamenti. In questo contesto gli Stati membri indicano qualsiasi informazione relativa alla coerenza della statistica sul commercio estero con statistiche derivanti da altre fonti. 7) La completezza si riferisce al fatto che i temi per i quali sono disponibili le statistiche corrispondono alle esigenze e alle priorità indicate dagli utenti del Sistema statistico europeo.
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