Art. 26

Art. 26

In vigore dal 18 nov 2004
1.   Entro e non oltre i dieci mesi successivi all’anno civile gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità contenente tutte le informazioni richieste per valutare la qualità dei dati trasmessi. 2.   La relazione sulla qualità è intesa a illustrare la qualità delle statistiche in rapporto ai seguenti aspetti: — pertinenza dei concetti statistici — precisione delle stime — puntualità nella trasmissione dei risultati alla Commissione (Eurostat) — accessibilità e chiarezza delle informazioni — comparabilità delle statistiche — coerenza — completezza. 3.   Gli indicatori di qualità sono definiti nell’allegato VI del presente regolamento. CAPITOLO 8 DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1982:oj#art-26