Art. 25

Art. 25

In vigore dal 18 nov 2004
1.   I risultati aggregati di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2004 sono definiti, per ciascun flusso, come il valore complessivo degli scambi con altri Stati membri. Gli Stati membri appartenenti alla zona euro presentano inoltre una ripartizione per prodotto degli scambi all’esterno della zona euro, secondo le sezioni della Classificazione tipo del commercio internazionale, terza revisione. 2.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che la rilevazione dei dati sugli scambi relativi a imprese che superano la soglia del 97 % sia completa. 3.   Le modifiche apportate in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 638/2004 sono trasmesse a Eurostat perlomeno con una ripartizione per paese associato e per codice dei prodotti a livello di due cifre della NC. 4.   Per quanto concerne il valore delle merci, gli Stati membri stimano tale valore se non è stato rilevato. 5.   Se il periodo di riferimento per ragioni fiscali non corrisponde al mese civile, gli Stati membri che hanno adottato il periodo di riferimento conformemente all’, paragrafo 1, provvedono a trasmettere alla Commissione (Eurostat) risultati mensili, ricorrendo eventualmente a stime. 6.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati dichiarati riservati affinché possano essere pubblicati almeno nelle prime due cifre originali della NC, se in tal modo è garantita la riservatezza. 7.   Qualora i risultati mensili già trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano oggetto di revisioni, gli Stati membri trasmettono i risultati riveduti entro il mese successivo alla disponibilità di tali dati. CAPITOLO 7 RELAZIONE SULLA QUALITÀ
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