Art. 23 · Elettricità

Art. 23

Elettricità

In vigore dal 18 nov 2004
1.   La statistica sullo scambio di beni tra Stati membri riguarda le spedizioni e gli arrivi di elettricità. 2.   Qualora non sussistano conflitti con altre norme nazionali o comunitarie, le autorità responsabili di Intrastat per ragioni fiscali o doganali hanno accesso a ulteriori fonti di informazioni, diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, di cui possono necessitare per trasmettere alla Commissione, (Eurostat), i dati sul commercio di elettricità tra Stati membri. 3.   Il valore statistico trasmesso alla Commissione (Eurostat) può basarsi su stime. Gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione (Eurostat) sulla metodologia utilizzata per la stima prima di applicarla.
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