Art. 22 · Veicoli spaziali

Art. 22

Veicoli spaziali

In vigore dal 18 nov 2004
1.   Ai fini del presente articolo per «veicoli spaziali» s’intendono veicoli in grado di viaggiare oltre l’atmosfera terrestre. 2.   La statistica sullo scambio di beni tra Stati membri riguarda le seguenti spedizioni o arrivi di veicoli spaziali: a) consegne o arrivi di veicoli spaziali da sottoporre a lavorazione per conto di terzi o in seguito ad essa, a norma dell’allegato III, nota e) del presente regolamento; b) il lancio nello spazio di un veicolo spaziale che sia stato oggetto di un trasferimento di proprietà tra due persone fisiche o giuridiche stabilite in Stati membri diversi va considerato: i) come spedizione, nello Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito; ii) come arrivo, nello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario. 3.   Le seguenti disposizioni specifiche si applicano alla statistica di cui al paragrafo 2, lettera b): a) i dati relativi al valore statistico sono definiti come il valore del veicolo spaziale «franco fabbrica», conformemente alle condizioni di consegna che figurano nell’allegato IV del presente regolamento; b) i dati riguardanti lo Stato membro associato sono, all’arrivo, quelli relativi allo Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito e, alla spedizione, quelli dello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario. 4.   Qualora non sussistano conflitti con altre norme nazionali o comunitarie, le autorità responsabili di Intrastat per ragioni fiscali o doganali hanno accesso a ulteriori fonti di informazioni, diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, di cui possono necessitare per l’applicazione del presente articolo.
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