Art. 19 · Merci fornite a navi o aeromobili

Art. 19

Merci fornite a navi o aeromobili

In vigore dal 18 nov 2004
1.   Ai fini del presente articolo: a) per «fornitura di merci a navi o aeromobili» s’intende la fornitura di prodotti destinati all’equipaggio e ai passeggeri, o necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature delle navi o degli aeromobili; b) le navi o gli aeromobili sono considerati appartenenti allo Stato membro in cui sono registrati. 2.   Sono oggetto della statistica sullo scambio di beni tra Stati membri solo le spedizioni di merci fornite nel territorio dello Stato membro dichiarante a navi o aeromobili appartenenti a un altro Stato membro. Le spedizioni riguardano tutte le merci di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 638/2004. 3.   Per le merci fornite a navi o aeromobili gli Stati membri utilizzano i seguenti codici dei prodotti: — 9930 24 00: merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC, — 9930 27 00: merci indicate al capitolo 27 della NC, — 9930 99 00: merci classificate altrove. La trasmissione di dati relativi alla quantità è facoltativa. Per le merci indicate al capitolo 27 vanno tuttavia trasmessi i dati riguardanti la massa netta. È inoltre possibile utilizzare il codice semplificato del paese associato «QR».
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