Art. 17
Navi e aeromobili
In vigore dal 18 nov 2004
1. Ai fini del presente articolo:
a)
«navi» le navi destinate alla navigazione marittima, di cui alle note complementari 1 e 2 del capitolo 89 della NC, nonché le navi da guerra;
b)
«aeromobili» gli aeroplani di cui al codice NC 8802, ad uso civile, purché destinati a essere utilizzati da una compagnia aerea, ovvero ad uso militare;
c)
«proprietà di una nave o di un aeromobile» il fatto, per una persona fisica o giuridica, di essere registrata come proprietario di una nave o di un aeromobile.
2. La statistica relativa allo scambio di beni tra Stati membri su navi e aeromobili riguarda solo le spedizioni e gli arrivi seguenti:
a)
il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro a una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante. Tale operazione è assimilata a un arrivo;
b)
il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante a una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro. Tale operazione è assimilata ad una spedizione.
Se si tratta di navi o di aeromobili nuovi, la spedizione è registrata nello Stato membro di costruzione;
c)
la spedizione e l’arrivo di navi o di aeromobili da sottoporre a lavorazione per conto di terzi o in seguito ad essa, conformemente all’allegato III, nota e).
3. Gli Stati membri applicano le seguenti disposizioni specifiche sulle statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri:
a)
la quantità è espressa in numero di pezzi e nelle altre unità supplementari eventualmente previste dalla NC per le navi; per gli aeromobili è espressa in massa netta e in unità supplementari;
b)
il valore statistico corrisponde all’importo totale che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto dell’intera nave o dell’aeromobile, esclusi i costi di trasporto e di assicurazione;
c)
lo Stato membro associato dello Stato membro dichiarante è:
—
all’arrivo, lo Stato membro di costruzione nel caso di navi o di aeromobili nuovi costruiti nell’Unione europea,
—
in altri casi, lo Stato membro in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà della nave o dell’aeromobile all’arrivo, oppure la persona fisica o giuridica alla quale è trasferita la proprietà della nave o dell’aeromobile alla spedizione;
d)
per gli arrivi e le spedizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), il periodo di riferimento è il mese in cui avviene il trasferimento di proprietà.
4. Qualora non sussistano conflitti con altre norme nazionali o comunitarie, le autorità responsabili di Intrastat per ragioni fiscali o doganali hanno accesso a ulteriori fonti di informazioni, diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, di cui possono necessitare per l’applicazione del presente articolo.
Storico versioni
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