Art. 2
In vigore dal 17 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o maggio 2004. Esso non inficia tuttavia la validità delle certificazioni rilasciate a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 639/2003 tra il 1o maggio 2004 e la data d’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 10.4.2003, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 687/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 13).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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