Art. 33 · 1.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a:

Art. 33

1.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a:

In vigore dal 16 nov 2004
a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti di cui all'; b) istituire una cooperazione diretta fra le autorità abilitate ai fini di tale coordinamento; c) garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento. 2.   La Commissione comunica al più presto all'autorità competente di ciascuno Stato membro le informazioni che essa riceve e che è in grado di fornire. CAPO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
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