Art. 32

Art. 32

In vigore dal 16 nov 2004
Le relazioni, gli attestati e qualsiasi altro documento, come pure le copie conformi o gli estratti degli stessi, ottenuti da funzionari dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza previsti dal presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dalle istanze competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente allo stesso titolo di documenti equivalenti trasmessi da un'altra autorità di tale paese.
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