Art. 31

Art. 31

In vigore dal 16 nov 2004
1.   Le informazioni comunicate ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità comunitarie. Dette informazioni possono essere utilizzate per l'accertamento della base imponibile, la riscossione o il controllo amministrativo delle accise, il controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa, l'analisi del rischio e le indagini. Esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni, avviati in conseguenza di violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni giuridiche che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti. Esse possono inoltre essere utilizzate per l'accertamento di altri contributi, dazi e imposte contemplati dall' della direttiva 76/308/CEE. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò è necessario per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI. 2.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne permette l'utilizzazione per altri scopi nello Stato membro dell'autorità richiedente qualora l'uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità interpellata. 3.   Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni fornitele dall'autorità interpellata possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterle a quest'ultima, informandone l'autorità interpellata. L'autorità interpellata può subordinare la trasmissione delle informazioni a uno Stato terzo al suo consenso preventivo. 4.   Gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall', dall', paragrafo 1, e dagli della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all', lettera e), della medesima direttiva.
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