Art. 30

Art. 30

In vigore dal 16 nov 2004
1.   L'autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all' alle seguenti condizioni: a) che il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo; b) che l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito. 2.   Quando l'assistenza reciproca presenta particolari difficoltà e comporta spese molto elevate, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata possono concordare apposite modalità di rimborso per il caso in questione. 3.   Il presente regolamento non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentono all'autorità competente di effettuare tali indagini, né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le esigenze proprie di detto Stato membro. 4.   L'autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non è in grado di fornire informazioni equipollenti. 5.   La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico. 6.   L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza. I tipi di motivo sono comunicati annualmente anche alla Commissione a fini statistici. 7.   Un importo minimo che possa dar luogo a una richiesta di assistenza può essere adottato secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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