Art. 29
In vigore dal 16 nov 2004
Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente. Dette richieste sono corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata soltanto in casi eccezionali debitamente motivati dall'autorità interpellata.
Storico versioni
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