Art. 26
In vigore dal 16 nov 2004
1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. Per l'applicazione del presente articolo, la Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo. A tal fine, le informazioni fornite dagli Stati membri non contengono dati individuali o personali.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni in loro possesso relative all'applicazione che essi danno al presente regolamento, compresi tutti gli elementi statistici necessari per valutare tale applicazione. Detti elementi statistici sono stabiliti secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, e sono comunicati solo se disponibili e se la loro comunicazione non comporta oneri amministrativi ingiustificati.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni in loro possesso riguardanti metodi o procedimenti usati o che si presume siano stati usati per violare la normativa in materia di accise, che abbiano consentito di constatare carenze o lacune nel funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento, qualora tali informazioni siano considerate particolarmente interessanti per gli altri Stati membri.
4. Ai fini della valutazione dell'efficacia del presente dispositivo di cooperazione amministrativa nella lotta contro la frode e l'evasione fiscale, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni altra informazione in loro possesso di cui all'.
5. La Commissione comunica le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, agli altri Stati membri interessati.
CAPO VI
RELAZIONI CON I PAESI TERZI
Storico versioni
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