Art. 25

Art. 25

In vigore dal 16 nov 2004
1.   Quando si utilizza un sistema informatizzato per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa, l'autorità competente di ciascuno Stato membro memorizza e tratta le informazioni nell'ambito di tale sistema. Per consentire l'uso di dette informazioni nell'ambito delle procedure previste dal presente regolamento, esse sono archiviate per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è stato iniziato il movimento. 2.   Gli Stati membri provvedono a che le informazioni archiviate nel sistema siano aggiornate, complete ed esatte. CAPO V RELAZIONI CON LA COMMISSIONE
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