Art. 24

Art. 24

In vigore dal 16 nov 2004
1.   In applicazione dell', durante o dopo un movimento di prodotti soggetti ad accisa, l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro può chiedere informazioni all'ufficio centrale di collegamento o a un servizio di collegamento di un altro Stato membro. Ai fini di tale scambio di informazioni, prima dell'invio e, se ritenuto necessario, dopo il ricevimento delle richieste, viene effettuata un'analisi dei rischi basata sulle informazioni DAA o DAS. 2.   Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato mediante un documento uniforme di verifica dei movimenti effettuati. La forma e il contenuto di tale documento, come pure le modalità dello scambio di informazioni, sono determinati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito uno speditore di prodotti soggetti ad accisa possono fornire assistenza utilizzando il documento di cui al paragrafo 2, qualora tale speditore non possa ricevere l’esemplare 3 del DAA o DAS e esperito tutti gli altri mezzi a sua disposizione per ottenere la prova del regolare appuramento del movimento dei prodotti. Il fatto che sia fornita tale assistenza non dispensa in alcun caso lo speditore dalle responsabilità fiscali cui è soggetto. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione fanno quanto possibile per soddisfare qualsiasi richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione nell’ambito di tale assistenza.
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