Art. 22

Art. 22

In vigore dal 16 nov 2004
1.   L'autorità competente di ciascuno Stato membro dispone di una banca dati elettronica contenente i seguenti registri: a) un registro delle persone che hanno la qualità di depositario autorizzato o di operatore registrato ai fini delle accise, ai sensi dell', lettere a) e d), della direttiva 92/12/CEE; b) un registro dei luoghi autorizzati quali depositi fiscali. 2.   Il registro contiene le informazioni seguenti, che sono messe a disposizione degli altri Stati membri: a) il numero di identificazione rilasciato dall'autorità competente per quanto riguarda la persona o i luoghi; b) il nome e l'indirizzo della persona o dei luoghi; c) la categoria e la nomenclatura combinata dei prodotti soggetti ad accisa che possono essere depositati o ricevuti dalla persona o che possono essere depositati o ricevuti nei suddetti luoghi; d) gli estremi dell'ufficio centrale di collegamento o dell'ufficio delle accise presso i quali si possono ottenere altre informazioni; e) la data di rilascio, di modifica e, se del caso, di fine validità dell'autorizzazione detenuta in quanto depositario autorizzato o operatore registrato; f) le informazioni necessarie per l'identificazione delle persone designate in virtù dell', paragrafo 3 della direttiva 92/12/CEE; g) le informazioni necessarie per l'identificazione delle persone che intervengono in modo occasionale nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, qualora tali informazioni siano disponibili. 3.   Ciascun registro nazionale è messo a disposizione delle competenti autorità degli altri Stati membri, unicamente ai fini dell'applicazione dell'accisa. 4.   L'ufficio centrale di collegamento oppure un servizio di collegamento di ciascuno Stato membro garantiscono che le persone che intervengono nella circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa siano autorizzate ad ottenere conferma delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo. 5.   Le informazioni dettagliate di cui al paragrafo 2, le modalità dettagliate di introduzione e di aggiornamento dei registri, le norme armonizzate relative alla costituzione del numero di identificazione e alla registrazione delle informazioni necessarie per l'identificazione delle persone e dei luoghi di cui al paragrafo 2, e le modalità di messa a disposizione di tutti gli Stati membri dei registri di cui al paragrafo 3 sono definite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 6.   Quando l'identificazione dell'operatore può essere effettuata soltanto mediante un numero di identificazione «IVA», si applica a tal fine l' del regolamento (CE) n. 1798/2003.
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