Art. 17

Art. 17

In vigore dal 16 nov 2004
Fatto salvo il capo IV, l'autorità competente di ogni Stato membro procede a uno scambio automatico occasionale o ad uno scambio automatico regolare delle informazioni di cui all' con l'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni: 1) se nell'altro Stato membro si è verificata o si sospetta che si sia verificata un'irregolarità o una violazione della normativa sulle accise; 2) se nel territorio di uno Stato membro si è verificata o si sospetta che si sia verificata un'irregolarità o una violazione della normativa sulle accise che possa avere ripercussioni in un altro Stato membro; 3) se esiste un rischio di frode o una perdita di accise nell'altro Stato membro.
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