Art. 14

Art. 14

In vigore dal 16 nov 2004
Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme in materia di notifica vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, tutte le decisioni e le misure amministrative adottate dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relative all'applicazione della legislazione in materia di accise, ad eccezione di quelle di cui all' della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (12).
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