Art. 12
In vigore dal 16 nov 2004
Per lo scambio delle informazioni di cui all', due o più Stati membri possono convenire di procedere, ognuno nel proprio territorio, a controlli simultanei sulla situazione, in fatto di accise, di una o più persone che presentino un interesse comune o complementare, ogniqualvolta tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
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