Art. 3
In vigore dal 16 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
G. ZALM
(1) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.
(2) Parere espresso il 26 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 318 del 30.12.2003, pag. 1.
(4) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).
(5) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.
(6) GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.
(7) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).»;
(8) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.»;
(9) Decisione abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 2040/2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27).»;
(10) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.»;
(11) GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1.»;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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