Art. 2
In vigore dal 16 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.
Tuttavia, con riferimento al penultimo comma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999, introdotto dal presente regolamento, l', punto 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
G. ZALM
(1) Parere espresso il 14 ottobre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere espresso il 2 giugno 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).
(4) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).
(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).»;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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