Art. 2
In vigore dal 16 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 2004. Non è tuttavia pregiudicata la validità delle diciture apposte conformemente all’, secondo comma, e dell’articolo 5, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3515/92, tra il 1o maggio 2004 e la data d’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 306/95 (GU L 36 del 16.2.1995, pag. 1).
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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