Art. 4

Art. 4

In vigore dal 15 nov 2004
1.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d'importazione le autorità competenti degli Stati elencati nell'allegato II notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenze d'importazione da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione indica se i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»). La licenza d’importazione viene quindi rilasciata entro cinque giorni lavorativi dalla conferma della Commissione. 2.   Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, i quantitativi da importare, il periodo contingentale, lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica e il codice specifico di identificazione dei prodotti di cui all'. Le modalità tecniche necessarie per la corretta gestione di detti limiti quantitativi vengono adottate dal Comitato di collegamento Acciaio. 3.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione. 4.   Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate. 5.   Le licenze d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente all'allegato I. 6.   Le licenze d’importazione rilasciate in conformità del presente regolamento sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità. Gli importatori comunitari possono presentare domanda di licenza d’importazione presso una qualsiasi delle autorità competenti. 7.   La domanda dell'importatore deve essere presentata entro il 31 dicembre 2004 e deve contenere le seguenti indicazioni: a) il nome e l’indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, il numero della partita IVA; b) se del caso, il nome e l’indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax); c) il nome e l’indirizzo completo dell'esportatore; d) la denominazione esatta delle merci, compresi: — la denominazione commerciale, — i codici della nomenclatura combinata (NC), — il paese d'origine, — il paese di spedizione; e) il peso netto espresso in kg e il quantitativo nell'unità prevista se diversa dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata; f) il valore cif delle merci in euro alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata; g) se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati (3); h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento; i) se la domanda reitera una domanda precedente relativa al medesimo contratto; j) una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura pro forma; k) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità». 8.   Il periodo di validità delle licenze d'importazione è fissato a quattro mesi. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prolungare la durata di validità di un periodo di due mesi. 9.   Le autorità nazionali competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi sono comunque messi a disposizione delle autorità nazionali competenti. 10.   La licenza d’importazione può essere rilasciata elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica. 11.   Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di una licenza d'importazione.
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