Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 nov 2004
1.   L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di acciaio cui all' originari della Federazione russa è subordinata alla presentazione di una licenza d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'. 2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi, le autorità competenti degli Stati membri elencati nell'allegato II rilasciano licenze d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi. 3.   Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto. La spedizione deve essere effettuata al più tardi il 31 dicembre 2004.
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