Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 nov 2004
Fatta salva la decisione 2002/602/CECA, l’importazione nella Comunità di quantitativi supplementari dei prodotti di acciaio di cui al secondo comma originari della Federazione russa è autorizzata fino a concorrenza di 200 000 tonnellate. I prodotti di acciaio in questione sono classificati ai codici TARIC 7208370010, 7208380010 e 7208390010. La classificazione dei prodotti si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le regole vigenti nella Comunità.
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