Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente M. VAN DER HOEVEN (1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2)  GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1. (3)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1. (4)  GU C 154 del 28.6.2002, pag. 2. (5)  GU C 281 del 22.11.2003, pag. 4. (6)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004. (7)  GU C 43 del 19.2.2004, pag. 14. (8)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 25. (9)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1830/2004 (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 26). (10)  Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (11)  Decisione sulla lotta all'elusione adottata dal Comitato dei negoziati commerciali il 15 dicembre 1993. (12)  La società in questione era soggetta a un dazio compensativo del 7 %. (13)  GU L 321 del 22.10.2004, pag. 26.
Storico versioni

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