Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6). (2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 12 novembre 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 152a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 (EUR/100 kg) Formula A B Modo di utilizzazione Con rivelatori Senza rivelatori Con rivelatori Senza rivelatori Importo massimo dell'aiuto Burro ≥ 82 % 58 54 — 54 Burro < 82 % 56 52 — — Burro concentrato — 65 — 65 Crema 26 23 Cauzione di trasformazione Burro 64 — — — Burro concentrato — — — — Crema — — 29 —
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