Art. 2
In vigore dal 11 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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