Art. 1
In vigore dal 10 nov 2004
Sono autorizzati trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese fissati dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili per l'esercizio contingentale 2004, in conformità di quanto disposto nell'allegato al presente regolamento.
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