Art. 7
Trasmissione delle informazioni da comunicare
In vigore dal 29 ott 2004
1. Le informazioni comunicate per iscritto ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003 sono trasmesse, per quanto possibile, unicamente con mezzi elettronici, tramite la rete CCN/CSI, ad eccezione:
a)
della richiesta di notifica di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1798/2003 e dell'atto o della decisione da notificare;
b)
dei documenti originali comunicati ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1798/2003.
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di rinunciare alla comunicazione su carta delle informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1.
Storico versioni
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