Art. 6
Frequenza della trasmissione di informazioni
In vigore dal 29 ott 2004
Se si utilizza il sistema di scambio automatico occorre fornire le informazioni:
a)
al più tardi entro la fine del terzo mese successivo all’anno civile in cui tali informazioni sono disponibili, per le categorie contemplate dall’, paragrafi 1 e 3;
b)
al più tardi entro la fine del terzo mese successivo al trimestre civile in cui tali informazioni sono disponibili, per le categorie contemplate dall’, paragrafo 2.
Le informazioni relative alle categorie contemplate dall’, paragrafi 4 e 5, sono trasmesse non appena sono disponibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1925:oj#art-6