Art. 11 · Entrata in vigore

Art. 11

Entrata in vigore

In vigore dal 29 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004. Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione (1)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1). (2)  GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/56/CE (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 70). (3)  GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11. (4)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. ALLEGATO Documento tipo da utilizzare per la comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione, contemplata dall’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1798/2003 Stato membro: Anno civile: NOTE ESPLICATIVE: Parte A. Statistiche da suddividere per Stato membro Caselle nn. 1 e 2 . Numero di richieste pervenute o trasmesse da ciascuno Stato membro nel corso dell’anno civile. Una richiesta è considerata pervenuta o trasmessa soltanto quando tutti i documenti di accompagnamento sono anch’essi pervenuti o trasmessi. Tutte le richieste devono essere menzionate, anche se non sono trasmesse dall’ufficio centrale di collegamento stesso. Casella n. 3 . Frequenza con cui il termine di tre mesi è stato superato nell’anno di riferimento, anche se la richiesta è stata trasmessa nell’anno precedente o se la risposta non è stata ancora trasmessa alla fine dell’anno di riferimento. Una risposta che non è stata ancora trasmessa alla fine dell’anno successivo non può essere contabilizzata una seconda volta nelle cifre trasmesse per il periodo di riferimento successivo. Casella n. 4 . Numero di volte in cui uno Stato membro particolare ha trasmesso una risposta entro un termine di un mese successivo alla domanda. Occorre contabilizzare le risposte alle domande trasmesse nell’anno precedente, ma non quelle pervenute nell’anno successivo e corrispondenti a richieste trasmesse nel periodo di riferimento. Casella n. 5 . Numero di notifiche pervenute ai sensi dell’articolo10 nell’anno di riferimento. Caselle nn. 6 e 7 . Numero di richieste pervenute o trasmesse da ciascuno Stato membro nel corso delll’anno civile. Una richiesta è pervenuta o trasmessa soltanto quando tutti i documenti di accompagnamento sono anch’essi pervenuti o trasmessi. Parte B. Statistiche da indicare globalmente, senza suddivisione per Stato membro Caselle nn. 8 e 9 . Numero totale di operatori nazionali che hanno dichiarato di aver effettuato tali operazioni perlomeno una volta nel periodo di riferimento. Caselle nn. 10 e 11 . Le cifre indicate devono comprendere i controlli finanziati sul programma Fiscalis 2003-2007 nonché tutti gli altri controlli (in particolare i controlli puramente bilaterali). I controlli simultanei sono dichiarati nell’anno in cui è effettuata la notifica contemplata dall’articolo 13. Caselle nn. 12 e 13 . Indagini amministrative dichiarate nell’anno in cui è formulata la richiesta contemplata dall’, paragrafo 3. Casella n. 14 . Numero di informazioni trasmesse nel corso dell’anno civile senza preventiva richiesta. Si tratta in particolare di scambi di informazioni spontanei e automatici ed automatici organizzati. Parte A: statistiche per Stato membro: Richieste di informazioni () Risposte tardive di altri Stati membri (, paragrafo 1) Risposte rapide di altri Stati membri (, paragrafo 2) Notifiche ai sensi dell’ Richieste di notifica (articoli da 14 a 16) Numero di richieste pervenute (casella n. 1) Numero di richieste trasmesse (casella n. 2) Numero di casi in cui il termine di 3 mesi è stato superato (casella n. 3) Numero di casi in cui il termine di 1 mese è stato rispettato (casella n. 4) Numero di notifiche pervenute (casella n. 5) Numero di richieste pervenute (casella n. 6) Numero di richieste trasmesse (casella n. 7) Belgio Repubblica ceca Danimarca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Slovenia Repubblica slovacca Finlandia Svezia Regno Unito Parte B: altre statistiche globali: Statistiche riguardanti gli operatori Numero di operatori titolari di un numero di identificazione IVA che hanno dichiarato acquisizioni intracomunitarie di beni (casella n. 8) Numero di operatori titolari di un numero di identificazione IVA che hanno indicato cessioni intracomunitarie di beni nelle dichiarazioni trimestrali (casella n. 9) Statistiche sui controlli e le indagini Numero di controlli simultanei organizzati (articoli 12 e 13) (casella n. 10) Numero di controlli simultanei cui lo Stato membro ha partecipato (articoli 12 e 13) (casella n. 11) Numero di indagini amministrative richieste (, paragrafo 3) (casella n. 12) Numero di indagini amministrative effettuate su richiesta di un altro Stato membro (, paragrafo 3) (casella n. 13) Statistiche sugli scambi di informazioni senza preventiva richiesta Numero di informazioni trasmesse spontaneamente (articoli da 17 a 21) (casella n. 14) Statistiche riguardanti il sistema VIES Percentuale di casi in cui i numeri di identificazione IVA dei clienti non rispettavano le regole di presentazione (righe inesatte/totale delle righe) alla data della raccolta dei dati (casella n. 15) Quantitativo di numeri IVA nei messaggi O_MCTL pervenuti (casella n. 16)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1925:oj#art-11