Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 258/2004 della Commissione (GU L 44 del 14.2.2004, pag. 14). (2)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). (3)  GU L 155 del 24.6.2003, pag. 9. Regolamento modificato, in via di pubblicazione. ALLEGATO Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2004/2005 Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 Belgio 4,2 Repubblica ceca 2,2 Danimarca 8,5 Germania 17,4 Estonia 0,2 Grecia 0,6 Spagna 15,7 Francia 10,0 Irlanda 1,1 Italia 6,0 Cipro 0,3 Lettonia 0,3 Lituania 0,7 Lussemburgo 0,1 Ungheria 3,1 Malta 0,1 Paesi Bassi 7,1 Austria 2,1 Polonia 12,1 Portogallo 1,5 Slovenia 0,4 Slovacchia 0,9 Finlandia 0,9 Svezia 1,3 Regno Unito 3,2
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