Art. 1
Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue:
In vigore dal 29 ott 2004
1)
All’articolo 8, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:
«In deroga all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1254/1999, negli Stati membri che decidono di applicare dal 1o gennaio 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4), ai tori macellati durante il periodo di cui all’articolo 42, paragrafo 4, può essere accordato il premio speciale se al 31 dicembre 2004 rispondono al criterio dell’età di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1254/1999. La prova della macellazione precisa l’età dell’animale.
2)
All’articolo 42, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:
«In deroga al primo e al secondo comma del presente articolo e all’articolo 35, paragrafo 1, negli Stati membri che decidono di applicare dal 1o gennaio 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è possibile accordare un premio speciale, a richiesta del produttore, secondo la modalità prevista dall’articolo 8 paragrafo 1, se l’animale è macellato durante un periodo stabilito dallo Stato membro tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2005 e se la domanda di premio per l’animale è presentata entro il 15 aprile 2005 per l’anno civile 2004. I manzi sono ammissibili al premio al 31 dicembre 2004 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1254/1999. In tal caso l’anno di imputazione è il 2004 e l’importo del premio è quello applicabile il 31 dicembre 2004.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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