Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 ott 2004
1.   Si procede a sette vendite pubbliche di alcole da utilizzare nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, per le partite numerate 35/2004 CE, 36/2004 CE, 37/2004 CE, 38/2004 CE, 39/2004 CE, 40/2004 CE e 41/2004 CE costituite da un quantitativo pari rispettivamente a 100 000 ettolitri, 50 000 ettolitri, 50 000 ettolitri, 100 000 ettolitri, 100 000 ettolitri, 50 000 ettolitri e 30 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. 2.   L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all’articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, spagnolo e italiano. 3.   L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato. 4.   Le partite sono attribuite alle aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
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