Art. 5 · Quantitativo di riferimento specifico per gli operatori tradizionali per il 2005

Art. 5

Quantitativo di riferimento specifico per gli operatori tradizionali per il 2005

In vigore dal 29 ott 2004
1.   Fatta salva l’applicazione del paragrafo 4, per il 2005 il quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 838/2004, registrato nel 2004 in applicazione dello stesso regolamento, è fissato su domanda scritta dell’operatore da presentarsi entro il 12 novembre 2004, in base alla media delle importazioni primarie di banane realizzate nel triennio 2000-2002, comprovate dai documenti giustificativi di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 414/2004. 2.   Gli operatori non registrati in applicazione del regolamento (CE) n. 838/2004, in possesso dei requisiti di cui all’, paragrafo 1, dello stesso regolamento, presentano alle autorità competenti dello Stato membro di loro scelta una domanda scritta di attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico per l’anno 2005. La domanda, da presentarsi entro il 12 novembre 2004, indica: a) i quantitativi delle importazioni primarie di banane effettuate in ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e seguite da immissione in libera pratica nei nuovi Stati membri; b) i rispettivi quantitativi immessi in libera pratica nei singoli nuovi Stati membri in ciascuno dei tre anni considerati. Per esser ammissibile la domanda è corredata dei documenti giustificativi di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 414/2004. Le autorità competenti stabiliscono un quantitativo di riferimento specifico sulla base della media delle importazioni primarie effettuate durante il suddetto periodo. 3.   Le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 26 novembre 2004, il totale dei quantitativi di riferimento specifici degli operatori tradizionali, fissati in applicazione dei paragrafi 1 e 2. 4.   Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 3 e in funzione del quantitativo disponibile fissato all’, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi al quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale. 5.   Entro il 10 dicembre 2004 le autorità competenti comunicano ad ogni operatore il quantitativo di riferimento assegnatogli, adeguato, se necessario, mediante l’applicazione del coefficiente di adattamento di cui al paragrafo 4.
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