Art. 10 · Titoli di riassegnazione

Art. 10

Titoli di riassegnazione

In vigore dal 29 ott 2004
In deroga all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 896/2001: 1) I quantitativi non utilizzati di un titolo adesione sono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario del titolo, per un ulteriore periodo. Tale riassegnazione riguarda un’importazione di banane nell’ambito del quantitativo aggiuntivo; 2) La domanda e il titolo di riassegnazione riportano, nella casella n. 20, le diciture: «Titolo di riassegnazione», secondo il caso «Operatore tradizionale» od «Operatore non tradizionale», «Regolamento (CE) n. 1892/2004, . Titolo valido unicamente in un nuovo Stato membro».
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