Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38). (2)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).
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